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sabato 13 gennaio 2018

Introduzione

In tale blog sarà affrontato l’argomento relativo agli Intermediari finanziari c.d broker con sede all’estero ed operanti in Italia sia in libera prestazione di servizi sia mediante  succursale, i quali svolgono prevalentemente attività di negoziazione di strumenti finanziari attraverso il canale telematico (c.d trading on line).
I primi ad essere esaminati sono i broker esteri con succursale in Italia, successivamente ci occuperemo di coloro i quali non hanno una base territoriale  nel nostro Paese.


Gli argomenti saranno suddivisi in più sezioni che saranno di volta in volta ampliate, la prima relativa alla problematica della Giurisdizione e del Foro competente applicabile in caso di controversie. 

Una seconda sezione sarà dedicata  alle regole operative e di trasparenza che tali società di trading on line devono rispettare nel rapporto con la clientela.

Ancora successivamente ci occuperemo di chiarire meglio cosa sono i CFD ossia la tipologia degli strumenti finanziari che tali Società offrono in negoziazione alla propria clientela.
Daremo anche dei cenni sull’  l’iter che gli stessi Intermediari devono affrontare per ottenere l’ autorizzazione ad operare in un Paese estero esaminando anche il tema dei requisiti di onorabilità e professionalità, che i soggetti preposti alle sedi del territorio dove è ubicata la succursale devono possedere per ottenere la predetta autorizzazione.


Affinché tale spazio sia maggiormente esaustivo, saranno fonte importante e pertanto gradite, tutte le esperienze i pareri gli esposti le sentenze i reclami che quant’altro potrà arricchire il tema che si sta affrontando.

Tale messaggio è anche un invito ad una profonda riflessione verso coloro che intendono aprire un conto trader con una società di investimento non italiana, e nasce allo scopo di far meglio individuare al piccolo investitore l’Intermediario finanziario col quale meglio si identifichi.
Ha, altresì, lo scopo di sensibilizzare i broker esteri ad una gestione maggiormente trasparente verso i propri clienti effettivi e potenziali, portando all’attenzione  di organismi di controllo quali Consob e Banca d’Italia le innumerevoli anomalie ed illegittimità riscontrate dalla lettura  della contrattualistica posta a base del rapporto con la propria clientela.



Buona Lettura.

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Avvocato Antonio Mangani
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